CENTRO STUDI MANO

 

STATUTO


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1) L'associazione è denominata: "CENTRO STUDI MANO"

Art. 2) L'associazione ha sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Milanese 300.

Art. 3) Il Centro Studi Mano riconosce nella mano il principale organo dell'apparato locomotore, essenziale per una normale vita personale, familiare, affettiva, psicologica, lavorativa, sociale, relazionale. Questo e dimostrato dalla storia della medicina e da tutti i più recenti studi a carattere epidemiologico e retrospettivo.

Il Centro Studi Mano evidenzia come le lesioni dell'arto superiore rappresentino un danno personale, morale, sociale ed economico ancora oggi di devastanti proporzioni.

Il Centro Studi Mano evidenzia e riconosce quale malattia sociale una limitazione di qualsiasi entità malformativa, traumatica o degenerativa a carico della mano che, oltre a determinare problematiche sociali spesso importanti, condiziona in modo determinante ed indelebile la vita del soggetto. Evidenzia come lacunoso ed anzi inconsistente sia il momento preventivo e, a lesione avvenuta, il sostegno sociale e psicologico nei confronti del paziente portatore dell'handicap. Riconosce oltre che l'aspetto funzionale, il ruolo morfologico - relazionale della mano, unico segmento insieme al volto che non è mai coperto da alcun tipo di abbigliamento nel corso della normale vita personale, familiare, lavorativa.

Evidenzia pertanto come l’alterazione di questo segmento costituisca un problema estetico - morfologico che non può essere per nessun motivo incluso in quello estetico - voluttuario cosi come è comunemente inteso nella mentalità sociale.

Riconosce la necessità di sviluppare il supporto psicologico, con particolare riferimento ai bambini ed alla terapia di sostegno di quei nuclei familiari in cui vi sia la nascita di un bambino malformato nell'arto superiore o vi sia la subitanea drammatica presenza di un traumatizzato o addirittura di un amputato di uno o più segmenti dell'arto superiore, con tutte le tematiche che spaziano dalla necessità di supplire materialmente alla presenza dell'handicap per arrivare al sostegno psicologico del paziente.

Il Centro Studi Mano si prefigge pertanto di promuovere tutte le iniziative culturali e di ricerca tese a sviluppare e divulgare le cognizioni di base e di livello superiore che riguardano in modo diretto e indiretto l'arto superiore con particolare riferimento al suo stadio fisiologico e/o patologico.

Scopi del Centro sono pertanto la creazione di borse di studio o di finanziamenti occasionali verso persone fisiche, associazioni o società che avviino una specifica attività in tal senso, creando di volta in volta una regolamentazione a garanzia del finanziamento stesso.

Promuoverà corsi o aderirà in misura di volta in volta quantificabile a incontri e congressi che si occupino della mano e dell'arto superiore, potendo spaziare dagli studenti di Medicina o di specialità affini, ai terapisti di riabilitazione che stiano seguendo il corso di diploma o corsi di perfezionamento di ogni livello e ogni grado di riconoscimento più o meno formale, ma la cui validità sia dimostrata dalla struttura organizzativa e dalla qualità dei relatori e dei partecipanti. Si riserva altresì di aiutare e collaborare con professionisti di ogni estrazione la cui opera sia sinergica a quella del Centro.

Si adopererà per promuovere azioni divulgative e pubblicistiche ad ogni livello, giornalistico, televisivo, con la partecipazione a dibattiti, seminari, incontri di ogni tipo sia a livello associativo sia a nome dei singoli componenti con particolare riferimento ad occasioni che possano avere ampio risalto cognitivo a livello dell'utenza.

Si prefigge in modo specifico lo scopo di informare il campo medico e paramedico da un lato e la popolazione dall'altro su quali possano essere i principali eventi patologici che riguardino l'arto superiore ed i conseguenti rimedi, con particolare attenzione al momento preventivo, e gli eventi traumatici o delle patologie artrosico - degenerative; prodigandosi affinché una più corretta medicina sociale e igiene preventiva possano salvaguardare la mano quale fondamentale organo della vita familiare, lavorativa e di relazione.

Si adopererà a questo proposito per la maggiore informazione possibile a livello aziendale e nel mondo del lavoro, ma anche nel sociale con particolare riferimento all'infanzia, rilevandosi pressoché invariato negli ultimi decenni il tasso elevato di malformazioni congenite più o meno gravi a carico dell'arto superiore ed ancor più, purtroppo, le incidenze di traumi domestici che coinvolgono in modo spesso indelebile l'integrità delle mani dei bambini.

Si prefigge di divulgare le tematiche riguardanti le patologie dell'arto superiore in ogni settore di attività lavorativa che possa in misura più o meno rilevante determinare o un evento lesivo in via immediata od un progressivo deterioramento della qualità della funzione dell'arto superiore, pregiudicando in modo indelebile la funzionalità dell'arto nella fase più avanzata della vita ove più spiccate saranno le problematiche legate ad una limitazione o addirittura perdita di indipendenza a causa di deficit di varia gravità della funzione della mano.

Si prefigge di collaborare con aziende di ogni livello che producano apparecchiature di ogni tipo il cui funzionamento avvenga attraverso la mano affinché aldilà del rispetto delle normative vigenti, sia ancor più enfatizzato il rispetta per la funzionalità della mano e con questo sia ottenuto un suo funzionamento più armonioso con, in ultima analisi, l’ottenimento di un prolungamento della sua piena funzionalità.

Si adopererà in ogni modo e sotto ogni forma nel pieno rispetto delle normative vigenti, per raccogliere i fondi necessari alla sua sopravvivenza e per la sempre maggiore promozione delle finalità sia espressamente riportate in Statuto sia, per affinità, ad esso rapportabili.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4) La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.


PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI


Art. 5) Il patrimonio è costituito dalle quote degli associati, da finanziamenti pubblici o privati, dai ricavati delle attività sociali, da fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 6) Gli esercizi finanziari si aprono il 1 gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7) Sono soci, oltre alle persone che hanno stipulato l’atto costitutivo, quelle che saranno ammesse dal Consiglio di Amministrazione, in seguito a domanda delle stesse.

I1 Consiglio ha altresì la facoltà di nominare soci onorari, quali non sono tenuti al progetto della quota, ma hanno diritto di voto.

Art. 8) Ogni associato e tenuto annualmente al pagamento della quota associativa nell'ammontare che sarà determinato dal Consiglio, il quale fisserà anche il termine entro il quale i1 pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, nonché per morosità nel pagamento della quota associativa o esclusione per giusta causa dichiarate dal Consiglio.

Art. 10) I soci hanno diritto di partecipare a tutti le attività e le manifestazioni organizzate dall'associazione; hanno l'obbligo di curare gli interessi dell'associazione e di evitare tutto ciò che potrebbe danneggiarne la rispettabilità e gli scopi.

I soci sono tenuti ad osservare lo statuto dell'Associazione e le delibere degli organi associativi.


CONSIGLIO


Art. 11) L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero di soci compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea. All'assemblea spetta altresì il compito di determinare, di volta in volta, il numero dei componenti il Consiglio.

I1 consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente. Può altresì eleggere un Vicepresidente ed un Segretario.

Art. 12) I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o di perdita della qualità di socio di uno dei consiglieri, sarà cooptato dal Consiglio un nuovo membro, che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea, nella quale sarà nominato il nuovo consigliere che cesserà insieme ai membri già in carica.

Art. 13) Il consiglio e investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza alcun limite.

Art. 14) Il Presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, se nominato, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio.

La firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza del Presidente, nei confronti dei terzi.

Art. 15) Il Consiglio, o eventualmente il consigliere a ciò delegato, tiene i seguenti libri obbligatori:

libro dei verbali delle assemblee;

libro dei verbali del Consiglio;

libro dei soci;

libro giornale (nel quale sono riportate tutte le entrate e le uscite dell'associazione);


ASSEMBLEA


Art. 16) L'assemblea si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

Art. 17) La convocazione dell'assemblea deve essere fatta mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio all'indirizzo risultante dal libro soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve indicare il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, nonché gli argomenti dell’ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione nella previsione che nella prima non sia stato raggiunto il quorum costitutivo.

Art. 18) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione ed i soci onorari.

Ciascun socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da un altro socio.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Art. 19) In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti.


DISPOSIZIONE FINALE


Art. 20) Per quant’altro non contemplato da questo statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

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